Con L’abrogazione dell’alla lett.g) dell’art. 19-bis1 del D.p.r. 633/1972, scompare l’oggettiva limitazione al 50% della detrazione IVA sui telefoni cellulari e sulle relative spese di gestione.
La detrazione, dal 1.1.2008, potrà quindi avvenire secondo la regola generale dell’effettivo impiego nell’attività d’impresa o professionale con onere probatorio a carico del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare specifici controlli su chi detrae più del 50%.


