In recepimento delle indicazioni della decisione del Consiglio Europeo del 18/6/2007, la legge finanziaria riscrive nuovamente la lett. c) dell’articolo 19-bis1 del D.p.r. 633/1972.
la limitazione della detrazione al 40% riguarda ora i veicoli strdali a motore diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente non è superiore a 8.
La limitazione non è applicabile ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’ambitodell’attività d’impresa o professionale con onere della prova a carico del contribuente.
La detraibilità dell’IVA (con limitazione o meno al 40%) è estesa anche ai costi per transito stradale.
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