QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Detraibilità spese per biologo nutrizionista

Considerato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista, l’Agenzia Entrate ha interpellato il Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura professionale.

Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete, la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.

In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, l’Agenzia Entrate ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2.

Agenzia Entrate precisa inoltre che la non necessità della prescrizione medica vada correttamente vista nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Introduzione alla Liquidazione Controllata e tutela del patrimonio del debitore

Introduzione alla Liquidazione Controllata e tutela del patrimonio del debitore

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Nel vasto e complesso panorama del diritto concorsuale italiano, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha introdotto strumenti fondamentali per gestire le situazioni di grave difficoltà economica. Tra questi,...
Ottimizza le Carte di Lavoro per la Revisione Legale con AUDIT-TOOLS 2027

Ottimizza le Carte di Lavoro per la Revisione Legale con AUDIT-TOOLS 2027

Redazione AteneoWeb
Scopri la nuova versione del tool in Excel ideato dal Dott. Antonio Cavaliere, pensato per semplificare il lavoro di Revisori Indipendenti e Collegi Sindacali. Un alleato strategico per impostare e...
Crediti d’imposta per sostenibilità, AFA e risoluzione controversie civili 2026

Crediti d’imposta per sostenibilità, AFA e risoluzione controversie civili 2026

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Le agevolazioni fiscali relative a depuratori d'acqua, AFA e crediti per mediazione e arbitrato nel Modello 730/2026....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.