Il diritto alla detrazione IVA è limitato in ogni caso all’imposta corrispondente ad operazioni soggette all’imposta stessa, mentre non si estende alle operazioni esenti, non soggette, non imponibili ecc. per le quali l’imposta sia stata erroneamente indicata in fattura, pagata dal cessionario e messa in liquidazione dal cedente. Il cessionario ha dunque non solo il diritto ma anche il dovere di chiedere la rettifica del documento fiscale qualora questo non risulti in regola con la normativa.


