Circolare Agenzia Entrate 11/E del 21 maggio 2014.
L’Agenzia Entrate ha precisato che:
- le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione IRPEF, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, siano detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;
- le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili dall’IRPEF, ma ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (non è necessaria la prescrizione medica).


