Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 4 agosto 2016.
L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuale non superiore a 400 euro per alunno o studente.
In particolare ha chiarito che:
- le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche quando questo servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
- sono ammesse anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, pur se forniti in orario extracurricolare, poiché di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica
- non sono invece detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.


