L’Agenzia Entrate, nella risposta n. 86/2018 fornita a seguito di un’istanza di interpello, ha chiarito che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell’agevolazione ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31.12.2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data.
Nel caso specifico oggetto dell’interpello, le Entrate ritengono corretto, in caso in cui la stabile organizzazione in Italia di una società non residente sia sorta in seguito ad una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale, prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto della società italiana incorporata al 31/12/2010.
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