Le nuove regole sugli interessi moratori nell’ambito delle transazioni commerciali contemplano ampie possibilità di deroga. Il problema rimane per le modalità di attuazione della normativa. Oltre alla possibilità di derogare al termine per il pagamento e al saggio degli interessi moratori, espressamente prevista dagli artt. 2 e 5, l’art. 7 sembra essere stato formulato in maniera tale da consentire di estendere le deroghe a tutte le altre «conseguenze del ritardato pagamento»: decorrenza degli interessi, l’imputabilità del ritardo e il risarcimento dei costi di recupero. Si ritiene che gli accordi in deroga possano essere raggiunti anche oralmente, anche se il legislatore si è limitato a prevedere la forma scritta solo con riferimento ai «prodotti alimentari deteriorabili».
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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