Secondo il principio di derivazione rafforzata, le classificazioni contabili dei bilanci redatti informa abbreviata e ordinaria, hanno rilevanza anche ai fini fiscali.
Nei giorni scorsi L’Organismo Italiano di Contabilità ha fornito un’interpretazione in merito all’OIC 29, “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
Secondo tale interpretazione, in caso di esito negativo di un contenzioso nei primi mesi dell’anno successivo a quello oggetto di bilancio, occorre esclusivamente aggiornare la stima della passività, adeguando il fondo, e non riqualificare il fondo come debito.
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