La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/C del 18 gennaio 2012 ha previsto che i liquidatori possano evitare il deposito presso la Camera di Commercio delle “scritture contabili” delle società in fase di cancellazione.
Il deposito può avvenire anche altrove, purché nel riquadro “note” della domanda di cancellazione vengano indicati la persona e il luogo presso cui saranno depositate le scritture.
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