E’ partita la campagna informativa del Notariato sulla novità introdotta dalla legge sulla concorrenza, che prevede la facoltà dell’acquirente di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.
In un atto di compravendita di un immobile infatti, oltre al rogito, è necessaria la trascrizione dell’atto nei pubblici registri. Può però capitare che, tra il rogito e la trascrizione dell’atto, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore, come ad esempio un’ipoteca, un sequestro, un pignoramento ecc., che esporrebbe il compratore ad elevati rischi.
Su questo punto è intervenuta la nuova norma del Ddl concorrenza prevedendo che, se «richiesto da almeno una delle parti», il notaio debba tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
Ma come avviene il deposito del prezzo? Chi può chiederlo e quando?
A queste ad altre domande risponde il Consiglio Nazionale del Notariato in un documento di recente pubblicazione, che contiene tutti i consigli utili per la corretta applicazione della nuova disposizione.


