Il D.Lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, dispone la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in merito al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dell’entrata in vigore delle suddette norme, ha pubblicato la Circolare n.6 del 5/02/2016, con la quale fornisce le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.
Il Legislatore distingue due regimi sanzionatori:
- quello applicabile agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016;
- quello applicabile agli illeciti commessi successivamente al 6 febbraio 2016.
Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa (regime intertemporale).
Alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del Decreto, si applicano gli artt. 1 e 6 dello stesso testo normativo (regime ordinario).
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