Consegna ad un creditore la propria carta d’identità, a garanzia di un pagamento, e ne dichiara lo smarrimento all’Autorità di pubblica sicurezza al fine di ottenerne una nuova.
La persona è stata condannata nei primi due grado di giudizio per falsità ideologica di cui all’art. 483 c.p..
Anche la Corte di Cassazione (sentenza 8 marzo 2019, n. 10309) ha confermato il giudizio della Corte d’Appello ribadendo che “…è configurabile il reato di cui all’art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il rilascio del duplicato e, quindi, l’atto abbia una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria…”.
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