L’Inps ricorda con il messaggio n°18745/2004 che, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2003, che hanno prodotto lo scorso anno redditi da lavoro autonomo parzialmente non cumulabili con la pensione, devono dichiararli entro il 2 agosto (scadenza per Unico PF 2004) all’ente pensionistico.
I pensionati, che non denunciano i redditi da lavoro autonomo incumulabili, devono pagare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo della pensione percepita nell’anno di riferimento della dichiarazione (Dlgs 503/92, articolo 10, comma 8-bis), e la somma viene trattenuta direttamente dall’istituto sugli assegni pensionistici.
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