Una risoluzione ministeriale di recente emanazione interviene sulla nozione di utile distribuibile. Secondo l’orientamento fin qui seguito la delibera di approvazione del bilancio portante anche distribuzioni di utili è soggetta all’obbligo della registrazione nel termine di venti giorni e sconta l’imposta di registro nella misura fissa, attualmente di lire 250 mila. La pronuncia in esame, invece, ritiene possibile che una società proceda all’accantonamento a riserva di utili e contestualmente provveda alla restituzione ai soci di eventuali versamenti pregressi in conto capitale. Dunque, la distribuzione di riserve costituite da versamenti in conto capitale (da parte dei soci) sfugge all’adempimento della registrazione obbligatoria fissata dalla posizione fin qui seguita.
R.M. 79/E del 31/05/2001
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