Il contribuente può beneficiare di sanzioni determinate ex lege in misura ridotta solo se ha pagato integralmente, nei termini previsti, la somma dovuta a titolo di imposta.
Il superamento del limite massimo del credito di imposta compensabile equivale a un omesso versamento dell’imposta per un importo pari all’eccedenza in compensazione e, quindi, rientra nell’esclusione dalla definizione agevolata delle sanzioni stabilita dall’articolo 17, ultimo comma, Dlgs 472/1997.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 27315 del 29 dicembre 2016.


