Definizione agevolata liti tributarie: inclusi i dinieghi di credito d’imposta secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21278 del 23 giugno 2026, torna a chiarire l’ambito applicativo della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D. lgs. n. 119/2018, affrontando il caso di un diniego di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

La controversia trae origine dal diniego dell’Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata di una lite relativa, tra l’altro, al disconoscimento di un credito d’imposta IRES. Secondo l’Ufficio, la natura dell’atto non consentiva l’accesso alla procedura agevolata, in quanto non direttamente riconducibile a una pretesa impositiva quantificata.
La contribuente ha contestato tale impostazione, sostenendo che anche il diniego di un’agevolazione fiscale incide in modo diretto sulla posizione fiscale del contribuente, determinando un effetto equivalente a quello di un atto di accertamento.

La decisione della Corte e il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, affermando che, ai fini dell’accesso alla definizione agevolata delle liti tributarie, ciò che rileva non è la forma dell’atto impugnato ma la sua effettiva incidenza sulla posizione fiscale del contribuente.

In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno chiarito che anche il diniego di un’agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d’imposta, deve essere considerato un atto impositivo in senso sostanziale, poiché produce effetti equivalenti a quelli di un avviso di accertamento, determinando un maggior carico tributario.

Su tali basi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’ammissibilità alla definizione agevolata delle liti tributarie ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, la nozione di atto impositivo deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale. Rientra in tale categoria e, pertanto, è definibile, anche l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria nega un’agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d’imposta, poiché tale provvedimento, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinando un maggior carico tributario, produce un effetto equivalente a quello di un avviso di accertamento”.

La Corte, accogliendo il ricorso della contribuente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le regole, la flat tax e il ‘rischio’ di una sottovalutazione del CPB

Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: le regole, la flat tax e il ‘rischio’ di una sottovalutazione del CPB

Redazione AteneoWeb
Il panorama della pianificazione fiscale per le imprese e i lavoratori autonomi in Italia è stato ridefinito in modo strutturale dalle dinamiche del Concordato Preventivo Biennale....
I numeri chiave per guidare la PMI – Investire nel domani: misurare l’innovazione per non restare indietro

I numeri chiave per guidare la PMI – Investire nel domani: misurare l’innovazione per non restare indietro

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Nell'attuale mercato globale, una PMI che non innova è un'azienda che ha già iniziato il suo declino. Tuttavia, l'innovazione non può essere solo un'idea astratta; deve essere misurata e gestita...
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
La sezione III del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna e sostituisce le precedenti linee-guida del 2021 e del 2023, introducendo una disciplina minuziosa che traduce in buone prassi...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.