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Deducibilità ridotta per le spese di sponsorizzazione se non c’è ritorno commerciale

Laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del T.u.i.r. e dalle disposizioni secondarie attuative (cfr. in tal senso Cass. n. 5720 del 2016).
Così si è espressa la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 26368 del 12 settembre 2023.

Dunque, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale”, osserva la Cassazione, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, quindi non interamente recuperabili.

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