La Legge di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%.
L’IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP.
Non è mai ammessa la deducibilità dell’IMU riferita:
- agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce”);
- agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese commerciali che non costituiscono né beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
- alle aree fabbricabili.


