L’articolo 62, comma 3 del Tuir statuisce una deroga alla regola secondo cui i componenti negativi sono deducibili, nel reddito d’impresa in base al principio di competenza: i compensi agli amministratori, sia in forma fissa che in percentuale sull’utile, sono deducibili quando sono erogati, cioè in base al principio di cassa.
Vi è, però, un’eccezione all’eccezione che riguarda i compensi relativi a prestazioni amministrative effettuate nell’anno precedente ed erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Infatti il compenso all’amministratore, nei soli casi in cui si configura per questi come un reddito da collaborazione coordinata e continuativa inquadrabile tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, erogato entro il 12 gennaio viene imputato all’anno precedente.
Da qui, la pronuncia della circolare 57/E/01, risposta 7.1, che stabilisce la deducibilità dei compensi erogati entro il 12 gennaio non già con il principio di cassa semplice, bensì con quello di cassa allargato. Pertanto i compensi erogati, ad esempio, entro il 12 gennaio 2003 sono deducibili nel 2002.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO
DEDUCIBILITA’ AMMESSA PER “CASSA” ALLARGATA
Fonte:


