Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere n. 3 del 19 gennaio 2005 ha precisato che le spese riguardanti viaggi, pasti e soggiorno, sostenute da un’impresa che commercializza i propri prodotti solo in meeting organizzati presso la sede sociale o in fiere settoriali, sono spese di propaganda inerenti l’esercizio di impresa.
Quindi, deducibili nel rispetto del principio sancito dall’articolo 108, comma 2, del Tuir, se hanno lo scopo di creare, mantenere o accrescere il numero di clienti senza gravare il bilancio sociale di maggiori costi che deriverebbero dalla creazione di una rete commerciale di vendita.


