Le spese configurabili in astratto come di rappresentanza possono essere dedotte integralmente solo nell’ipotesi in cui vi sia una connessione diretta tra costi sostenuti e i ricavi inerenti all’attività esercitata. Se manca tale prova, i costi sostenuti da una società che opera nel settore dei soggiorni di studio linguistico, per spese di viaggio, alloggio ecc. per incontri con insegnanti di lingue straniere e/o rappresentanti di genitori allo scopo di illustrare loro i servizi offerti dalla società, non possono essere ricondotti al concetto di costo direttamente connesso al conseguimento di ricavi e costituiscono invece spese di rappresentanza e ricadono nel relativo regime. In tal senso si è pronunciato il comitato consultivo norme antielusive nel parere n. 4 del 3/4/02.
(Fonte: ItaliaOggi)
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