Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 è stato pubblicato il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Tra le disposizioni in materia di giustizia viene chiarito che, relativamente all’esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.
Non possono inoltre essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Il Provvedimento è entrato in vigore il 5 ottobre scorso.


