Decreto carburanti convertito: confermati i crediti d’imposta per trasporti e pesca

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto carburanti (Dl n. 33/2026), con le modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare. Il provvedimento, ora definitivamente approvato, conferma i crediti d’imposta previsti dalla versione originaria del decreto e introduce alcune integrazioni rispetto al testo iniziale.

Riduzione dei tributi su benzina e gas
Tra le misure centrali del decreto figura la riduzione dei tributi su benzina e gas, un intervento pensato per contenere l’impatto dei costi energetici su famiglie e imprese. La conversione in legge consolida questo meccanismo agevolativo, che era stato uno dei cardini del provvedimento fin dalla sua prima stesura.
La disciplina, infatti, si fonda sulla rimodulazione temporanea delle aliquote di accisa applicate a benzina, gasolio, GPL e gas naturale impiegato come carburante.
Inizialmente prevista per un arco temporale limitato (dal 19 marzo al 7 aprile 2026), la misura è stata successivamente oggetto di diversi interventi di proroga e aggiornamento, fino ad arrivare all’estensione al 22 maggio. Nel dettaglio, il sistema rideterminato delle accise prevede: 622,90 euro per mille litri per la benzina, 472,90 euro per mille litri per il gasolio, 242,77 euro per mille chilogrammi per il GPL, oltre all’azzeramento dell’accisa sul gas naturale per autotrazione.

Agevolazioni per trasporti e pesca
Il testo convertito conferma i due crediti d’imposta istituiti per compensare l’aumento dei costi sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio nei settori dei trasporti e della pesca, comparti particolarmente esposti alla volatilità dei prezzi dei carburanti. Si tratta di misure di sostegno che mirano a preservare la competitività di settori strategici per l’economia nazionale, spesso penalizzati dall’andamento dei mercati energetici internazionali.
In particolare, per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’incremento del costo sostenuto per l’acquisto di gasolio rispetto ai prezzi rilevati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nel mese di febbraio. La misura dispone di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per il 2026 ed è destinata alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di trasporto.
Analoga misura è prevista anche per le imprese della pesca, per le quali è stato disposto uno stanziamento di 10 milioni di euro. In questo caso, il credito d’imposta è riconosciuto fino al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nell’attività, con riferimento agli acquisti effettuati nel medesimo periodo e documentati da fatture al netto dell’Iva.

Per entrambe le misure agevolative, il credito d’imposta potrà essere fruito tramite compensazione entro il 31 dicembre 2026. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né del valore della produzione netta ai fini Irap e resta cumulabile con ulteriori incentivi, purché il cumulo non ecceda il costo sostenuto dall’impresa.

Le modifiche introdotte in sede di conversione
Nel corso dell’esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche al testo originario del decreto. Le integrazioni, recepite nella legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, affinano il perimetro applicativo delle agevolazioni e ne precisano le modalità di fruizione. Professionisti, imprese e consulenti fiscali sono chiamati a verificare attentamente il testo definitivo per individuare le opportunità applicabili ai propri clienti o alle proprie attività.

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