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Decorrenza del termine per il deposito della motivazione dell’ordinanza del Giudice

La Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, con la Sentenza n. 4961 del 16-01-2016 ha statuito che, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, emessa ai sensi degli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. così come novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo.

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