Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 18 del 22-11-2017 ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive a favore delle imprese che hanno stipulato dei contratti di solidarietà, ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148.
A seguito dei numerosi quesiti posti dalle imprese la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, con la Circolare n. 19 del 27-11-2017 recante “Nota integrativa a Circolare n. 18 del 22.11.2017”, ha specificato quanto segue:
“Con riferimento alla possibilità di presentare un’unica istanza, in caso di contratti di solidarietà successivi il criterio è dato dall’accordo: lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda nel caso di singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.
Nell’ ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio andrà richiesto con domande distinte, riferita ciascuna al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo”.


