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DEBUTTA NEL SISTEMA ITALIANO LA “PARTICIPATION EXEMPTION”

Facendo seguito a quanto stabilito nella legge delega per la riforma fiscale, lo schema di nuovo Testo unico delle imposte sui redditi introduce l’istituto della cosiddetta participation exemption, disciplinato dal nuovo articolo 88.

Si tratta indubbiamente di una delle novità più rilevanti, introdotte dal legislatore, se si considera che tale agevolazione ha da sempre costituito il motivo che ha spinto gli operatori economici italiani alla creazione di holding finanziare all’estero proprio al fine di beneficiare di tale forma di esenzione.

Il primo comma dell’articolo 88 dispone che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, le plusvalenze, realizzate secondo le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 87 (plusvalenze patrimoniali), se relative ad azioni, quote di partecipazioni in società di persone commerciali ed enti assimilati di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e in società di cui all’articolo 72, comprese quelle non rappresentate da titoli.

Affinché la plusvalenza sia esente è necessario, però, il rispetto di tutte le condizioni indicate nelle lettere da a) a d) dello stesso comma 1.

In particolare, la lettera a) prevede l’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (criterio Lifo).

La lettera b), invece, richiede che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Poiché la norma fa espresso riferimento al bilancio, non può che trattarsi del documento approvato dall’assemblea.

La successiva lettera c) dispone che la residenza della società partecipata debba necessariamente essere in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.

Diversamente il soggetto partecipante deve dimostrare, a seguito dell’interpello previsto dall’articolo 169, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o Paesi Cfc.

La lettera d), infine, richiede che al momento del realizzo la società partecipata eserciti un’impresa commerciale, ai sensi dell’articolo 55.

Tale requisito, tuttavia, viene meno laddove il patrimonio della società partecipata sia prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, a eccezione degli immobili concessi in locazione finanziaria e dei terreni su cui è svolta l’attività agricola.

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