A partire dall’11 dicembre scendono di mezzo punto i debiti contributivi. Con effetto dal 1° gennaio 1999, ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi e di sanzioni, in caso di ritardato od omesso versamento degli stessi, per la determinazione del tasso d’interesse di differimento e di dilazione è preso a base il tasso ufficiale di riferimento (Tur). La misura del tur fissata a partire dall’11 dicembre è pari al 2,75% (era pari al 3,25% fino al 10 dicembre), di conseguenza gli interessi di dilazione da applicare alle rateazioni (fino a un massimo di 24 mesi con autorizzazione del direttore regionale dell’Inps, ovvero fino a 36 mesi con autorizzazione ministeriale) concesse dall’11 dicembre 2002 devono essere calcolati sulla base del nuovo tasso dell’8,75% (Tur maggiorato di sei punti, come previsto dall’art. 3, comma 4, della n. 402/96).
(Fonte: ItaliaOggi)
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DEBITI CONTRIBUTIVI A RATE, INTERESSI RIDOTTI ALL’8,75.
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