La sentenza della Corte di giustizia Ue, a conclusione della causa C-56/2002 tra una società tedesca e l’amministrazione doganale locale stabilisce che in caso di reintroduzione di merci importate come prodotti compensatori, se l’importatore non può fornire gli elementi necessari per calcolare i dazi dovuti, devono essere le autorità doganali a determinare la minore base imponibile, avvalendosi del procedimento di cooperazione amministrativa e chiedendo all’ufficio di controllo l’importo dei dazi dovuti per legge.


