Il risarcimento del danno per perdita di chance per fatto della pubblica amministrazione presuppone la prova, anche presuntiva e basata su un calcolo probabilistico, della perdita di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento.
Fonte: Consiglio di Stato; sezione V; sentenza, 25-02-2016, n. 762 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


