Posto che l’atto di acquisizione previsto dall’art. 42 bis d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 ha natura espropriativa, ove lo speciale procedimento regolato da tale disposizione sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, la controversia sull’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ivi previsto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; ordinanza, 29-10-2015, n. 22096 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


