Qualora il danneggiante non ottemperi all’ordine del giudice di pubblicare la sentenza di condanna in sede civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto del danneggiato al risarcimento dell’ulteriore pregiudizio derivante da tale inottemperanza non può essere ridotto o escluso per non aver quest’ultimo provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 05-02-2015, n. 2087 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


