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Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarimenti sull’utilizzo degli impianti GPS su autovetture aziendali

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la Circolare n 2 del 7 novembre 2016, fornisce indicazioni operative, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, circa l’utilizzazione di impianti GPS montate su autovetture aziendali.

Nello specifico l’INL chiarisce se tali impianti debbano essere considerati quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, come tali, esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.

In termini generali, l’Ispettorato ritiene che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

Tuttavia, solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

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