Con circolare n.88 del 7 giugno 2013 l’Inps ha chiarito, in vista delle prossime scadenze del 17 giugno, i termini e le modalità di versamento dei contributi dovuti da parte degli artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335.
L’istituto segnala inoltre di aver predisposto, dopo uno scambio dati con l’Agenzia delle Entrate, un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013 ed una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi, disponibile nel “Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti”.
La circolare premette che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Inoltre i lavoratori autonomi, che svolgono le attività di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR, e sono tenuti alla iscrizione e alla contribuzione presso Gestione separata, devono versare il contributo, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l’acconto relativo all’anno d’imposta 2013.
Le scadenze fiscali per il 2013 quindi sono:
- 17 giugno 2013 per il saldo 2012 e primo acconto 2013
- 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013.
Se i versamento saranno effettuati dal 17 giugno al 17 luglio 2013, si sovra’ versare una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40%.
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