Il Tar Lazio, prima sezione, con la sentenza 4237 ha circoscritto l’esercizio dei Centri di elaborazioni dati (Ced) solo alle operazioni di calcolo e stampa, qualificate dai giudici amministrativi come attività «semplicemente strumentale e preparatoria». Mentre, la consulenza per lavoro e previdenza non può essere esercitata da imprese-società, in cui manca l’affidamento del cliente a uno specifico professionista.
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