I periodi di congedo di maternità e di congedo parentale sospendono la durata del rapporto di apprendistato.
In questi casi, il termine finale del rapporto subisce uno slittamento di durata pari a quella della sospensione, ferma restando la durata complessiva originariamente prevista.
L’Inps precisa che analogo slittamento subisce, per tutto il periodo della sospensione, anche l’obbligo di versare la contribuzione in favore dell’apprendista.


