Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 6 novembre 2017 n. 157 ha chiarito che, ai sensi dell”art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico giudiziale o stragiudiziale contro un ex cliente è ammesso purchè sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
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