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Dal 2013 ridotta la deducibilità dei costi auto

La Legge di Stabilità per il 2013, modificando l’art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:

  • per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilità del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all’importo di euro 18.075,99);
  • per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del costo scende al 70%;
  • per gli agenti rimane invariato all’80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto

La deducibilità dei costi auto nel 2013 può quindi essere così riepilogata:

Veicoli

periodo d’imposta 2012

periodo d’imposta 2013

Utilizzati solo come strumentali nell’attività propria dell’impresa (scuole guida per la formazione, imprese di noleggio/leasing)

Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi

invariata

A uso pubblico (es. taxi)

Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi

invariata

Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta con fringe benefit

Deducibilità parziale (90%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km

Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km

Utilizzati nell’esercizio d’impresa in situazioni diverse da quelle precedenti (ad uso dell’amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)

Deducibilità ammortamenti al 40% nei limiti del costo di 18.075,99 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per altre spese.

Deducibilità ammortamenti al 20% nei limiti del costo di 18.075,99 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/ noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per altre spese.

Utilizzati da agenti

Deducibilità ammortamenti all’80% nei limiti del costo di 25.822,84 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 80% per altre spese.

invariata

Utilizzati da artisti e professionisti (e non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con addebito di fringe benefit)

Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al 40% nei limiti del costo di 18.075,99 €, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per tutte le altre spese

Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al 20% nei limiti del costo di 18.075,99 €, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per tutte le altre spese

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2008 (con riferimento al regime dei minimi ex art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007) aveva precisato che le spese sostenute dai contribuenti “minimi” relative a beni a deducibilità limitata (comprese gli autoveicoli aziendali) dovevano essere considerate deducibili in ragione del 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali disposizioni del TUIR che prevedessero specifici limiti di deducibilità. La precisazione, seppur riferita al “vecchio” regime dei minimi, dovrebbe mantenere validità per il “nuovo” “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” previsto dal DL 98/2011.

Pertanto, indipendentemente dall’attività esercitata (anche gli agenti e rappresentanti di commercio quindi) i contribuenti che hanno aderito al regime dei “nuovi minimi” dovrebbero continuare a dedurre il 50% dei costi.

Per i contribuenti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000 trovano invece applicazione gli ordinari criteri di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.

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