Dal 1° maggio 2018, parte l’obbligo dell’utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, in sostituzione delle procedure semplificate aeree e marittime di cui al Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione.
Le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate di cui sopra potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora desiderassero beneficiare delle semplificazioni previste dall’articolo 233, par. 4, lett. e) del CDU, dovranno ricorrere, dal 1° maggio 2018, alla nuova procedura semplificata.
Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, nel Comunicato Stampa dello scorso 6 marzo, aveva annunciato la pubblicazione la versione tradotta in lingua italiana della Parte VI^ “Semplificazioni” del Manuale del Transito, che fornisce istruzioni per l’applicazione delle norme relative all’agevolazione del documento di trasporto elettronico.


