Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo articolo 15, comma 3 della Legge Fallimentare (come modificato dal “Decreto Sviluppo bis” – D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla Legge n. 221 del 2012) che prevede novità per la fissazione dell’udienza prefallimentare e per la notificazione del ricorso e del relativo provvedimento all’impresa debitrice:
- l’udienza prefallimentare deve essere fissata non oltre 45 giorni dopo il deposito del ricorso;
- è la cancelleria fallimentare che deve provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall’istituendo Indice nazionale degli indirizzi P.E.C. delle imprese e dei professionisti.


