Con il 1° agosto sono sospesi i termini per impugnare i ricorsi avanti le commissioni tributarie. La sospensione feriale dei termini riguarda quelli che comportano l’intervento della magistratura: sono dunque esclusi i termini sostanziali che riguardano i rapporti tra privati. Il sistema della sospensione durante il periodo feriale prevede un periodo di 46 giorni dal 1° agosto al 15 settembre (legge 7/10/1969, n. 742): i termini che scadono in tale intervallo sono prorogati e ricominciano a decorrere dal 16 settembre, tenendo però conto del periodo trascorso prima del 1° agosto. Nell’ambito del processo tributario la sospensione riguarda la proposizione del ricorso introduttivo, la costituzione in giudizio del ricorrente, la presentazione o deposito di documenti e la proposizione dell’appello.
(Fonte: ItaliaOggi)
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DA OGGI LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI GIUDIZIARI
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