L’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone che, ai fini dell’applicazione dello stesso, i titolari di pensione siano tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione della citata disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2014.
Con il Messaggio n. 5901 del 24 settembre 2015 l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’individuazione dei pensionati obbligati ed esclusi dalla comunicazione dei suddetti redditi.
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