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Criterio dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24796 del 05.11.2020 dichiara inammissibili i motivi di ricorso del contribuente basando la propria decisione su un criterio di redazione del ricorso di esclusiva origine giurisprudenziale, non esistendo alcuna norma che lo preveda.

Secondo la Corte i motivi risultano infatti del tutto privi di autosufficienza poiché la ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso stesso il brano del ricorso introduttivo ove aveva indicato la fattura di vendita e gli assegni dati in pagamento e riportare altresì le copie di detti documenti che assume avere allegato nel giudizio di primo grado.
A tale proposito l’ordinanza in questione ribadisce che la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di affermare che è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass 17049/15;Cass 14561/12).

Anche recentemente è stato ribadito che i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso ( da ultimo Cass. 29093/18).

Attenzione quindi perché in Cassazione la forma vale forse più della sostanza.

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