La fattispecie di contratto a termine introdotto dal decreto legislativo 368/2001 (e commentato dalla circolare n. 42 del 1º agosto 2002 del Ministero del Welfare) deve essere considerato lecito in tutte le circostanze individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa, ovvero nel caso di ipotesi di sostituzione del personale assente nelle quali non si può necessariamente esigere una assunzione a tempo indeterminato. Particolare attenzione deve dunque porsi non tanto sulla temporaneità del rapporto quanto sulla circostanza che le ragioni per la assunzione a termine devono essere oggettive e verificabili. Nell’ipotesi infatti in cui la specifica causale di assunzione dedotta in concreto dalle parti non dovesse essere riconducibile alla previsione normativa dello stesso articolo 1 del decreto citato, il contratto dovrà considerarsi a tempo indeterminato sin dall’inizio.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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