L’assegno divorzile compete esclusivamente all’ex coniuge che non disponga, per ragioni obiettive, di mezzi adeguati per conseguire l’autosufficienza economica, parametro, quest’ultimo, relativo, ancorato non a criteri rigidi e predefiniti, bensì, al di là di ogni automatismo, ad indici variabili e relativi, collegati alle situazioni concrete, dovendosi in particolare valutare la posizione del coniuge richiedente, quanto alle sue condizioni di vita, alla sua età, ai suoi progetti e alle sue condizioni di salute (nella specie, la corte ha negato alla moglie l’assegno divorzile, già riconosciuto in primo grado per l’importo di un milione e quattrocentomila euro mensili, in quanto la stessa dispone di un cospicuo patrimonio, immobiliare e mobiliare, valutato in diverse decine di milioni di euro, con conseguente possibilità e capacità di investimento, ma anche di risparmio, avendo oltretutto ella optato per una vita appartata e nella normalità, patrimonio peraltro costituitole integralmente dal marito, titolare di una posizione economica incomparabilmente più elevata).
Fonte: Corte d’Appello di Milano; sentenza, 16-11-2017 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


