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Credito IVA compensabile anche in caso di omessa dichiarazione

La CTR della Lombardia accoglieva l’appello erariale valorizzando la dichiarazione tardivamente inviata – quindi da considerarsi omessa – alla stregua di condicio sine qua non per la fruibilità del credito relativo all’anno precedente.

La contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione.
La CTR ha ritenuto che non potesse essere riconosciuto il credito d’imposta utilizzato dal contribuente, maturato con riferimento al 2008, in quanto la relativa dichiarazione (modello unico) era stata tardivamente presentata in relazione all’annualità in parola.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25262 del 10.11.2020 ritiene che tale decisione si pone in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R n. 600 del 1973 e dell’art. 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti (v. Cass. sez. un. n. 17757 del 2016, in tema di detrazioni IVA; v. Cass. sez. un. n. 17758 del 2016, in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati; v. per una fattispecie analoga a quella ora in trattazione Cass. n. 31433 del 2018), sia in quanto, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Cass. n. 13378 del 2016, in tema di imposte sui redditi).

Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia delle Entrate nega l’esistenza del credito sulla base del rilievo formale dell’omessa presentazione della dichiarazione controllata, profilo invero superabile alla luce della richiamata giurisprudenza.

La violazione formale è, infatti, emendabile, sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle informazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal contribuente, in quanto ciò risponde alla forza espansiva dei principi sopra ricordati, sancendone l’affrancazione dagli obblighi dichiarativi.
Il ricorso del contribuente veniva pertanto accolto.

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