Credito d’imposta ZES Unica 2026: sì agli investimenti prima della comunicazione preventiva

Nelle ultime indicazioni ufficiali sull’agevolazione per gli investimenti nel Mezzogiorno, l’Amministrazione finanziaria affronta il nodo del principio di incentivazione europeo per gli acquisti e i contratti stipulati nei primi mesi dell’anno.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 169/2026, ha fornito un importante chiarimento operativo in merito alla fruizione del Credito d’imposta ZES Unica per l’annualità 2026, focalizzandosi sulla corretta applicazione del principio di incentivazione previsto dalla normativa europea.  

Il caso: beni in leasing acquisiti prima della finestra di comunicazione

L’istanza è stata presentata da una società operante nel settore dell’edilizia che, nei mesi di gennaio e febbraio 2026, ha stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing) per l’acquisizione di un bene strumentale nuovo, entrato nella disponibilità dell’impresa a febbraio 2026.  

La società ha manifestato dubbi circa la possibilità di accedere al credito d’imposta. 
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026, infatti, fissa la finestra temporale per l’invio della comunicazione preventiva dal 31 marzo al 30 maggio 2026, richiamando espressamente il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER). 
Il dubbio dell’istante risiedeva nel capire se l’aver già perfezionato il contratto e ricevuto il bene a febbraio 2026 – prima dell’invio del modello di comunicazione – potesse costituire motivo di esclusione dal beneficio.

Le conclusioni dell’Agenzia: prevale la continuità normativa della misura

L’Agenzia delle Entrate ha risolto positivamente il quesito, confermando l’ammissibilità dell’investimento al Credito d’imposta ZES Unica.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • entrata in vigore della norma: ai sensi dell’art. 6, par. 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014, le agevolazioni fiscali rispettano il principio di incentivazione se la misura è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori o dell’impegno giuridicamente vincolante, ovvero se il regime fiscale è subentrato a regimi precedenti senza soluzione di continuità;
  • continuità del regime ZES: la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha prorogato la disciplina della ZES Unica per il triennio 2026-2028 reiterando la misura già attiva negli anni precedenti;
  • avvio dell’investimento ammissibile: poiché la normativa di riferimento per il 2026 era già in vigore al momento della stipula del contratto di leasing e della consegna del bene (avvenuti a febbraio 2026), l’investimento rispetta appieno il principio di incentivazione, pur essendo stato effettuato prima dell’apertura dei termini per la comunicazione preventiva.

Di conseguenza, il contribuente potrà validamente indicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 sia nella comunicazione preventiva (trasmessa entro lo scorso 30 maggio 2026) sia nella successiva comunicazione integrativa prevista a inizio 2027, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina agevolativa.

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