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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti

Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le coordinate interpretative per distinguere in modo certo tra “crediti d’imposta inesistenti” e “crediti non spettanti”.

Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:

  • Crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti;
  • Crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.

La tipologia di “non spettanza” si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificatamente richiamate nella normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione (pur senza uno specifico richiamo è chiaro il riferimento al “manuale di Frascati”).

Ricordiamo che:

  • sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode). Per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione.
  • i termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8° anno per i crediti inesistenti (10 anni per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Attenzione, si fa riferimento alla compensazione e non alla maturazione.

Per redimere eventuali contestazioni riferite alla fattispecie dei crediti “inesistenti”, l’atto di indirizzo ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili, per fornire garanzia “ex ante” sulla spettanza del credito.

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