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Credito d’imposta pubblicità: le risposte a nuovi quesiti

Sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l’informazione e l’editoria) sono state aggiornate al 3 ottobre 2018 le FAQ relative al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
Le risposte affrontano i principali temi legati alla misura, sulla base dei quesiti pervenuti al Dipartimento.

Le nuove faq riguardano, in particolare:

  • Invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario;
  • Individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di “competenza”;
  • Modalità di pagamento delle fatture;
  • Importo da considerare ai fini dell’agevolazione;
  • Trattamento fiscale del bonus;
  • Alternatività e non cumulabilità del bonus;
  • Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali.

Relativamente al primo quesito viene chiarito quanto segue:

Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità.
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli.
Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.
La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.

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