Credito d’imposta beni strumentali 4.0: come regolarizzare le comunicazioni errate

Chiarimenti sulle comunicazioni preventive e di completamento per i crediti d’imposta Transizione 4.0: cosa succede se l’impresa compensa senza aver inviato correttamente i modelli.

Con la Risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società che aveva effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nell’ambito dei Piani Transizione 4.0, compensando le prime due quote di credito d’imposta senza aver inviato la comunicazione preventiva prevista dalla normativa e trasmettendo, inoltre, una comunicazione di completamento non correttamente compilate.

Nel dettaglio, l’impresa aveva utilizzato in compensazione i crediti maturati tra dicembre 2024 e gennaio 2025, pur in assenza del corretto adempimento informativo richiesto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024, e chiedeva chiarimenti circa le modalità con cui sanare la posizione fiscale ed evitare la perdita definitiva del beneficio.

I chiarimenti dell’Agenzia
Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria evidenzia che le comunicazioni preventiva e di completamento hanno natura di adempimenti amministrativi strumentali: esse non determinano la maturazione del credito d’imposta, che nasce con la realizzazione dell’investimento, ma ne condizionano la concreta possibilità di utilizzo in compensazione. In mancanza dell’invio delle comunicazioni richieste, dunque, pur restando astrattamente esistente il credito, la sua fruizione in compensazione risulta preclusa.

Come rimediare alle compensazioni irregolari
Con riferimento alle modalità con cui sanare le violazioni commesse l’Amministrazione distingue tra le due quote già compensate:

  • per la quota utilizzata nel gennaio 2025, la violazione può essere rimossa mediante presentazione delle comunicazioni mancanti e pagamento di una sanzione fissa pari a 250 euro, entro i termini dichiarativi;
  • per la quota compensata nel dicembre 2024, essendo ormai decorso il termine utile, si configura invece un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante, con conseguente obbligo di riversamento dell’importo e applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato, oltre agli interessi.
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